BICIPLAN Spilimbergo

BICIPLAN Spilimbergo

Legge nazionale n° 2/2018

Le finalità della legge n. 2/2018 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica” sono quelle di “promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l’attività turistica, in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, con il piano straordinario della mobilità turistica e secondo quanto previsto dalla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di ferrovie turistiche.”

 

Legge regionale n° 8/2018

Le finalità della legge n. 8/2018 “Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa” sono quelle di “migliorare la qualità della vita e della salute della collettività, la tutela dell’ambiente e del paesaggio, nell’ambito delle politiche per lo sviluppo della mobilità sostenibile e di una Rete per la mobilità lenta (REMOL)” e di “promuove la mobilità ciclistica urbana ed extraurbana e la realizzazione del Sistema della ciclabilità diffusa sul territorio regionale, di seguito denominata SICID. Il SICID integra le infrastrutture ciclabili e i servizi per la mobilità ciclistica, in sicurezza e in continuità sull’intero territorio regionale.”

Biciplan Linee Guida” allegate al Decreto n° 2950/TERINF del 02/07/2019

 

Il comma 3 definisce le analisi e le parti infrastrutturali e di programmazione da attuare nell’ambito del Biciplan, ed in particolare:

 

  1. a) una parte di analisi che individua:
  • l’analisi della domanda potenziale;
  • l’analisi dell’incidentalità legata alla mobilità ciclistica per l’individuazione delle possibili soluzioni per la loro riduzione ed eliminazione;

 

  1. b) una parte infrastrutturale che individua:
  • il grafo della Rete ciclabile dell’Unione territoriale intercomunale (RECIU) di cui all’articolo 5 e le sue caratteristiche, i centri attrattori dell’area sottesa, con particolare riferimento a scuole, uffici pubblici, ospedali, aziende e gli altri centri attrattori di spostamenti pendolari sistematici;
  • i poli intermodali e i punti d’interscambio bicicletta, e le aree per la sosta attrezzata delle biciclette;
  • gli itinerari principali di collegamento con i poli attrattori e la definizione delle priorità d’intervento e i punti di monitoraggio dei flussi ciclistici;

 

  1. c) una parte programmatica che individua il programma degli interventi prioritari per il completamento della rete ciclabile, specificando:
  • i costi degli interventi e le fonti di finanziamento, pubbliche, private o miste, che si intendono attivare per la loro realizzazione;
  • i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione del progetto;
  • i tempi previsti per la realizzazione;
  • gli interventi di manutenzione da garantire.

“i Comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche.”